Art. 1.
(Interventi contro la dispersione scolastica).

      1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli interventi contro la dispersione scolastica dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo.